Con il decreto IMU è stata introdotta l’indeducibilità ai fini IRPEF/IRES/IRAP del Contributo alServizio Sanitario nazionale (CSSN) connesso alle polizze RCA, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2014.
La conversione del DL 102/2013 sembra, quindi, recare effetti generalizzati per imprese e professionisti, oltre che per i soggetti IRPEF; pertanto, da UNICO 2015, non si potrà più indicare nel rigo RP21 l’onere deducibile.
Per quanto riguarda imprese e professionisti, ad oggi, le spese di assicurazione relative ai veicoli sono deducibili dal reddito del 10,5% dei premi dovuti, anch’esso deducibile nella stessa percentuale del premio. Pertanto, a partire dal 2014, considerato che la norma si riferisce genericamente alle imposte dirette, sembra necessario scomputare dal costo dell’assicurazione il predetto contributo al fine di renderlo integralmente indeducibile nella determinazione del reddito d’impresa e di quello di lavoro autonomo.
Ciò, avrà un impatto sia amministrativo, in quanto diventa consigliabile sdoppiare la registrazione contabile del premio assicurativo, che economico, in quanto per alcune fattispecie la deducibilità dei costi era rimasta invariata anche a seguito della cd “riforma Fornero”.
Si tratta, ad esempio, delle società di noleggio per le quali i costi relativi alle autovetture sono deducibili in misura integrale, ovvero delle auto date in uso promiscuo ai dipendenti i cui costi sono deducibili nella misura del 70%. In tutti gli altri casi, si dovrà evidenziare un costo indeducibile che, diversamente, sarebbe stato deducibile nella al 20%. In realtà, più che il maggior onere (in molti casi irrisorio) sarà seccante, per gli addetti ai lavori, gestire un’ulteriore variazione in aumento.
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